La novità è che Trenitalia, secondo l’Antitrust, dovrà togliere un passaggio che poteva complicare la richiesta di rimborso: la previa attestazione di rinuncia al viaggio. Non significa che ogni ritardo dia automaticamente diritto alla stessa somma, ma che l’accesso alla domanda dovrebbe diventare meno macchinoso nei casi di ritardi prolungati, cancellazioni o coincidenze perse. Per chi parte in questi giorni, il punto pratico è semplice: conservare biglietto, orari e comunicazioni resta decisivo.
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Perché se ne parla ora
Il 30 luglio 2026 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato di avere chiuso con impegni l’istruttoria avviata a dicembre 2025 nei confronti di Trenitalia. Il procedimento riguardava i possibili ostacoli all’esercizio del diritto al rimborso integrale del biglietto quando il passeggero rinuncia al viaggio perché è ragionevolmente prevedibile un arrivo con almeno 60 minuti di ritardo, oppure in caso di soppressione del treno o perdita di coincidenza.
La chiusura con impegni è un passaggio da leggere con precisione: l’Autorità non ha accertato un’infrazione, ma ha reso obbligatori gli impegni presentati dalla società perché ritenuti idonei a superare le criticità contestate all’inizio. Tra questi impegni c’è l’eliminazione dell’attestazione preventiva di rinuncia al viaggio e il potenziamento dei canali per presentare la richiesta.

Cosa cambia davvero per il passeggero
Il nodo non è l’esistenza del diritto, che deriva dalle regole europee sui passeggeri ferroviari, ma la frizione pratica nel momento in cui il viaggiatore deve scegliere se partire, cambiare soluzione o rinunciare. Secondo AGCM, in precedenza veniva richiesto ai passeggeri di ottenere un’attestazione della propria rinuncia, rivolgendosi nell’imminenza del disservizio al call center o alla biglietteria.
Con gli impegni accolti, Trenitalia dovrà eliminare quel requisito per tutte le richieste di rimborso e rafforzare i canali esistenti. Dovrà anche creare una pagina del sito con le principali informazioni utili quando si verificano eventi che causano criticità alla circolazione ferroviaria. Entro tre mesi dovrà informare l’Autorità delle azioni intraprese.
Questo non cancella le condizioni previste dalle norme. Se il treno arriva con ritardo, il passeggero può trovarsi davanti a casi diversi: rimborso del biglietto se decide di non effettuare o non completare il viaggio, itinerario alternativo se prosegue, oppure indennizzo se arriva comunque a destinazione con un ritardo rilevante. Le percentuali e le esclusioni non vanno confuse.
Cosa sapere prima di fare richiesta
La soglia chiave citata dalle fonti europee è il ritardo previsto o effettivo di almeno 60 minuti. In quel caso, a seconda della situazione, il passeggero può chiedere il rimborso del biglietto, proseguire il viaggio con soluzione alternativa o scegliere una data successiva in condizioni analoghe. Se decide di continuare il viaggio, può comunque maturare un indennizzo in caso di arrivo con ritardo di almeno un’ora.
Le regole europee indicano anche l’assistenza in caso di attesa prolungata, come pasti e bevande in funzione del tempo di attesa, e nei casi necessari l’alloggio. Sono previsioni generali, da verificare sulle condizioni applicabili al singolo viaggio e attraverso i canali ufficiali dell’impresa ferroviaria o dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Cosa controllare e cosa evitare
La prima cosa da conservare è il biglietto, digitale o cartaceo, con codice, tratta e orario. Poi conviene salvare screenshot dell’app o del sito, avvisi in stazione, notifiche ricevute e qualsiasi comunicazione che documenti ritardo, cancellazione o coincidenza persa. Non serve trasformare la partenza in un fascicolo, ma arrivare alla richiesta senza prove minime può rendere tutto più difficile.
Va evitata anche una confusione frequente: rimborso e indennizzo non sono la stessa cosa. Il rimborso riguarda la scelta di non usare, non completare o non rendere utile il viaggio nei casi previsti. L’indennizzo riguarda invece il ritardo all’arrivo quando il viaggio viene effettuato. In alcune situazioni possono esserci esclusioni, per esempio se il ritardo era noto prima dell’acquisto o se il passeggero ha optato per il rimborso.
Un altro errore è aspettare troppo per ricostruire l’accaduto. La richiesta va fatta sui canali ufficiali e con dati coerenti. Se il disservizio è avvenuto durante una giornata complicata, è meglio annotare subito numero del treno, orario di partenza previsto, orario effettivo, eventuale soluzione alternativa e spese sostenute solo quando necessarie e documentabili.
Il nodo che divide
La parte più interessante non è solo economica, ma pratica. Nei giorni di traffico ferroviario intenso, code agli sportelli, call center sovraccarichi e informazioni frammentate possono pesare quasi quanto il ritardo. Per questo l’eliminazione di un passaggio formale, se attuata bene, può contare più di quanto sembri.
Resta però un punto da monitorare: gli impegni devono tradursi in pagine chiare, canali accessibili e istruzioni comprensibili anche a chi non conosce il linguaggio dei regolamenti. Il passeggero non dovrebbe dover indovinare se sta chiedendo un rimborso, un indennizzo o una soluzione alternativa.
FAQ veloci
Un ritardo di 60 minuti dà sempre diritto al rimborso?
No. La soglia dei 60 minuti apre alcune tutele, ma bisogna distinguere tra rinuncia al viaggio, prosecuzione con itinerario alternativo e indennizzo per ritardo all’arrivo.
L’attestazione di rinuncia serve ancora?
Secondo gli impegni accolti da AGCM il requisito della previa attestazione dovrà essere eliminato per le richieste di rimborso interessate. È comunque prudente usare i canali ufficiali e conservare le prove del disservizio.
Se continuo il viaggio posso chiedere qualcosa?
In caso di arrivo con ritardo di almeno 60 minuti può esserci diritto a un indennizzo, con percentuali diverse in base alla durata del ritardo. Le condizioni e le esclusioni vanno verificate sul caso concreto.
Fonti
- AGCM, comunicato del 30 luglio 2026: “Trenitalia, accolti impegni su ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni treni”.
- Commissione europea, Your Europe: diritti dei passeggeri ferroviari.
- Autorità di regolazione dei trasporti, guida sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Ultimo controllo: 30 luglio 2026, 16:55 Europe/Rome.