Dal 27 settembre 2026 le promesse ambientali generiche dovranno reggere meglio alla prova dei fatti. Per chi compra significa una cosa semplice: parole come “green”, “eco” o “sostenibile” non bastano se non spiegano in modo chiaro a cosa si riferiscono. Non spariranno tutte le etichette verdi, ma diventerà più importante capire quali sono verificabili e quali restano slogan.
Il tema torna attuale perché il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recepisce la direttiva europea 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. Il provvedimento è già in vigore dal 24 marzo 2026, ma le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026: una data che interessa imprese, negozi online, pubblicità e consumatori.
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Perché se ne parla adesso
Negli ultimi anni il lessico della sostenibilità è entrato ovunque: detersivi, abbigliamento, cosmetici, viaggi, tecnologia, alimenti, energia. Il problema non è dire che un prodotto ha caratteristiche ambientali migliori, ma dirlo senza chiarire il perimetro, la prova o la certificazione.
La nuova disciplina aggiorna il Codice del consumo e mette a fuoco le cosiddette asserzioni ambientali: messaggi, simboli, parole o rappresentazioni che fanno pensare a un impatto positivo, nullo o ridotto sull’ambiente. Il punto pratico è che il consumatore deve poter distinguere una promessa concreta da una formula vaga.

Cosa cambia per chi compra
La novità non trasforma ogni acquisto in una pratica burocratica. Serve però più attenzione davanti a frasi molto ampie, come “rispettoso dell’ambiente”, “neutro per il clima”, “eco” o “sostenibile”, soprattutto quando non sono accompagnate da una spiegazione chiara nello stesso contesto in cui vengono usate.
Un messaggio ambientale dovrebbe dire almeno quale parte del prodotto riguarda: il materiale, l’imballaggio, la produzione, il trasporto, la durata, la riparabilità o il fine vita. Se il vantaggio riguarda solo un elemento limitato, presentarlo come qualità dell’intero prodotto può creare confusione.
Attenzione anche ai marchi di sostenibilità. Il decreto distingue le etichette volontarie e richiama i sistemi di certificazione: per il lettore conta sapere se il logo è legato a uno schema riconoscibile, se prevede verifiche di terzi o se è solo un segno grafico creato dal venditore.
Cosa controllare prima di fidarsi
Il primo controllo è la specificità. “Packaging riciclato al 70%” è più verificabile di “confezione green”, perché indica l’oggetto della promessa e lascia meno spazio all’ambiguità. Lo stesso vale per informazioni su durata, riparabilità, aggiornamenti software o garanzie commerciali: più il messaggio è concreto, più è facile valutarlo.
Il secondo controllo è la fonte. Un claim ambientale serio rimanda a dati, criteri o certificazioni comprensibili. Se un’etichetta usa parole rassicuranti ma non spiega chi certifica, quali standard applica o dove trovare i dettagli, conviene trattarla come un segnale debole, non come una prova.
Il terzo controllo è il confronto con il prezzo e con l’uso reale. Un prodotto può avere un imballaggio migliore, ma durare poco. Un apparecchio può consumare meno energia, ma essere difficile da riparare. Una scelta più sostenibile non si legge da una sola parola in evidenza, ma dall’insieme delle informazioni disponibili.
Cosa evitare
Meglio evitare acquisti guidati solo dal colore dell’etichetta, da icone con foglie o da formule assolute non spiegate. Il verde grafico non è una certificazione. Anche le promesse basate sulla compensazione climatica meritano cautela: se un prodotto viene presentato come neutro senza spiegare il piano, i dati e i limiti dell’affermazione, il messaggio rischia di essere più marketing che informazione.
Da evitare anche l’idea opposta, cioè pensare che ogni claim ambientale sia automaticamente falso. Esistono certificazioni serie e informazioni utili. La differenza sta nella verificabilità: il consumatore non deve diventare tecnico ambientale, ma può chiedersi se la promessa è precisa, rintracciabile e proporzionata.
Il nodo che farà discutere
La stretta può migliorare la trasparenza, ma apre una tensione: comunicare la sostenibilità in modo più rigoroso richiede lavoro, dati e controlli. Alcune imprese potrebbero ridurre i messaggi ambientali per paura di sbagliare. Altre dovranno cambiare confezioni, schede prodotto, siti e campagne pubblicitarie.
Per chi compra, però, il vantaggio è netto: meno slogan e più elementi confrontabili. Il cambiamento non dirà quale prodotto sia “il migliore” in assoluto, ma dovrebbe rendere meno facile usare parole verdi come scorciatoia emotiva.
Domande rapide
Dal 27 settembre 2026 i prodotti “green” saranno vietati?
No. Non viene vietato comunicare caratteristiche ambientali, ma diventano più rischiosi e contestabili i messaggi generici, non chiari o non supportati da elementi verificabili.
Vale anche per gli acquisti online?
Sì, il tema riguarda comunicazioni commerciali, pubblicità, confezioni e informazioni presentate al consumatore. Per gli acquisti online conviene leggere la scheda completa, non solo il banner o la prima frase promozionale.
Che cosa posso fare se un claim sembra ingannevole?
Conservare schermate, etichetta, ricevuta e descrizione del prodotto aiuta a ricostruire il messaggio visto al momento dell’acquisto. Per le pratiche commerciali scorrette, l’AGCM mette a disposizione canali e informazioni per i consumatori.
Fonti
- Gazzetta Ufficiale, Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, attuazione della direttiva (UE) 2024/825: gazzettaufficiale.it
- Gazzetta Ufficiale, testo dell’atto e disposizioni applicabili dal 27 settembre 2026: gazzettaufficiale.it
- AGCM, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: agcm.it
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, area consumatori e tutela del consumatore: mimit.gov.it
Ultimo controllo: 04/09/2026, ore 13:40 CEST, Europe/Rome.